Le parti stipulano e convengono quanto segue:
Per pubblicità mediante camion-vela:
1) il contratto ha per oggetto la diffusione di uno o più messaggi pubblicitari a mezzo di camion - vela appositamente predisposti, da utilizzare come da accordi scritti tra il committente e la commissionaria;
2) qualora le parti concordino la circolazione del/i mezzo/i, il committente ha diritto di presentare una proposta di percorso almeno 10 gg lavorativi prima dell’inizio della campagna pubblicitaria, “Obiettivo Vendita s.r.l.” provvederà tempestivamente all’approvazione del medesimo o alle eventuali controproposte, dimodochè il percorso definitivo venga concordato entro e non oltre il quinto giorno lavorativo anteriore all’inizio della campagna pubblicitaria;
3) qualora le parti concordino la circolazione del/i mezzo/i, i veicoli saranno attivi nelle aree stabilite per cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì salvo festivi) per un massimo di otto ore giornaliere, salvo diverso accordo delle parti risultante da atto scritto;
4) “Obiettivo Vendita s.r.l.” si impegna a provvedere alla completa gestione dei mezzi, al rispetto dei percorsi stabiliti, nonché al pagamento di tasse e spese inerenti i medesimi in conformità alle norme di legge.
Si precisa a tal fine che la parte committente è fatta salva sin d’ora dal pagamento di eventuali verbali, oneri accessori ed ogni altra spesa maturata e/o notificata successivamente alla stipula del presente atto, della quale contestualmente “ObiettivoVendita s.r.l.” si impegna sin d’ora a farsi carico;
Per pubblicità mediante volantini:
5) il contratto ha per oggetto la distribuzione, entro aree predeterminate ed approvate per iscritto dal committente, del numero e della tipologia di volantini sopra pattuiti;
6) a tal fine, “Obiettivo Vendita s.r.l” si impegna a svolgere il lavoro in ossequio ai principi di diligenza, correttezza e buona fede conformemente alla vigente normativa, vincolando ai medesimi l’operato dei propri collaboratori, interni od esterni;
7) “Obiettivo Vendita s.r.l.” si impegna inoltre ad inviare alla parte committente, ogni mattina per tutta la durata dell’operazione di distribuzione, come sopra concordata, entro e non oltre le ore 11.00, una comunicazione a mezzo e-mail, o eventualmente fax, al recapito della parte committente, come sopra riportato, in cui è indicato il programma di distribuzione della giornata. La parte committente ha diritto di fare rimostranze o presentare reclami entro e non oltre le ore 18.00 del medesimo giorno, atteso che la natura dell’attività svolta mal si presta a contestazioni che non permettano, a causa del tempo trascorso, un tempestivo sopralluogo in loco, anche in ossequio a quanto stabilito all’art. 1375 cc;
8) qualora, entro le 18.00 di ogni giorno, nei modi e nei termini sopra indicati, non pervengano contestazioni in relazione a quanto comunicato, “Obiettivo Vendita s.r.l.” intenderà approvato quanto fatto e, conseguentemente, la parte committente avrà rinunziato a successive contestazioni in ordine alla prestazione eseguita durante la giornata.
Per pubblicità mediante affissioni:
9) Il contratto ha per oggetto l’affissione di manifesti pubblicitari su spazi preposti e preventivamente prenotati da “Obiettivo Vendita s.r.l.” presso il Comune o l’Ente pubblico o privato titolare; in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamentari vigenti, si dà atto che il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio di esclusiva competenza comunale e che, pertanto, il Comune è il soggetto titolare del servizio al quale spetta ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti, nonchè organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso.
10) A tal fine, “Obiettivo Vendita s.r.l.” si impegna esclusivamente a provvedere alla prenotazione degli spazi presso l’Ente competente, come da richiesta scritta del committente, al pagamento della tassa pubblicitaria e alla consegna dei manifesti all’incaricato all’affissione.
11) Le tasse pubblicitarie sono anticipate da “Obiettivo Vendita s.r.l.” ed incluse nel prezzo pagato dalla parte committente, alla medesima saranno ulteriormente addebitate solo l’eventuale istituzione di nuove imposte o tasse o l’aumento di quelle già esistenti.
12) “Obiettivo Vendita s.r.l.” non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nell’ipotesi di affissione di manifesti da imputarsi unicamente all’Ente competente.
13) L’ incompleta o inesatta esposizione dei manifesti pubblicitari che siano stati regolarmente consegnati da “Obiettivo Vendita s.r.l.” all’incaricato all’affissione, nonché qualsiasi irregolarità, sospensione o interruzione dell’ordine da parte del soggetto titolare, pubblico o privato, non darà diritto al committente ad alcuna indennità/risarcimento di sorta e tanto meno a richiedere la risoluzione del presente contratto.
Inoltre, per pubblicità effettuata mediante qualunque strumento:
14) Il presente ordine è irrevocabile per il committente per 30 giorni e si perfezionerà con l’accettazione di “Obiettivo vendita srl”, pervenuta al committente anche successivamente e da comunicarsi in tal caso mediante consegna di copia controfirmata del presente atto;
15) Le disposizioni ed il materiale, (testi, bozzetti,...) per le inserzioni, il tipo di carta sucui esse verrano stampate, le tecniche di diffusione pubblicitaria ed i luoghi in cui il materiale verrà posizionato saranno sottoposti al vaglio del committente e, una volta accettati per iscritto da quest’ultimo, non potranno più essere oggetto di contestazione;
16) Il committente che si sia impegnato a fornire in tempo utile il materiale per l’esecuzione del presente ordine e non vi abbia adempiuto sarà tenuto a dar corso ai pagamenti alle condizioni pattuite ed il tempo non goduto non potrà venir in alcun modo recuperato;
17) “Obiettivo Vendita s.r.l.” si obbliga solo ed esclusivamente alla prestazione pattuitaa mezzo del presente contratto. Ogni eventuale ulteriore esigenza della parte committente, espressa successivamente alla stipula del medesimo dovrà intendersi quale prestazione oggetto di ulteriore e diverso rapporto contrattuale. A tal fine la parte committente dovrà fare apposita richiesta ad “Obiettivo Vendita s.r.l.” che si riserva sin d’ora il diritto di rifiutare l’esecuzione della prestazione ulteriore, qualora non sia possibile e/o conveniente adempiere;
18) In caso di manomissione o distruzione dei messaggi pubblicitari esposti da parte diterzi, il committente che ne venisse a conoscenza dovrà tempestivamente avvertire “Obiettivo Vendita s.r.l.” la quale, oltre a segnalare l’accaduto presso gli uffici competenti – su richiesta della committente – provvederà al ripristino, se possibile, a spese della stessa parte committente;
19) Qualora una qualunque causa dovesse rendere impossibile l’esecuzione della campagna pubblicitaria nei suoi caratteri d’essenziale interesse (ex 1455 cc) per la parte committente, essa parte avrà diritto di richiedere solo il rimborso degli importi anticipati o depositati che eccedano il costo delle spese già sostenute da “Obiettivo Vendita s.r.l.”, ivi comprese le obbligazioni già contratte anche se ancora non soddisfatte;
20) “Obiettivo Vendita s.r.l.” si riserva comunque il diritto di chiedere in ogni momento la risoluzione del presente contratto per le cause di cui all’art. 1467 cc (i.e. , a titolo meramente esemplificativo: qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente
onerosa ovvero per impedimenti o sopravvenute disposizioni, revoca dell’autorizzazione dell’Ente; ecc...): in tali evenienze la parte committente non potrà evitare la risoluzione se non offrendosi di modificare equamente le condizioni del contratto stesso;
21) Trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento pattuito per ciascuna rata di prezzo, ovvero dal termine di pagamento del prezzo totale, ove non vi fosse previsionedi pagamento rateale, “Obiettivo Vendita s.r.l.”, ferma restando la facoltà di adire immediatamente l’autorità giudiziaria al fine del recupero del suo credito, intenderà risolto ipso jure il presente contratto, con diritto di ripetere l’intero importo residuo del medesimo a titolo di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 cc;
22) Qualora la parte committente non rispetti i termini di pagamento, come sopra pattuiti, ed abbia in corso altra campagna pubblicitaria con la controparte del presente, “Obiettivo Vendita s.r.l.” fornirà alla parte committente la dichiarazione di risoluzione espressa ex art. 1456 cc, intenderà quindi risolto ipso jure il contratto ed interromperà immediatamente la campagna pubblicitaria in essere, contestualmente addebitando alla parte committente la cifra corrispondente alla prestazione effettivamente svolta, proporzionalmente a quanto pattuito a mezzo del presente;
23) La parte committente rinuncia sin d’ora ad ogni e qualsivoglia diritto sul materiale fotografico ed audiovisivo derivante dalla campagna pubblicitaria effettuata ed autorizza contestualmente “Obiettivo Vendita s.r.l.” a farne l’uso (divulgativo, promozionale, ecc...) che quest’ultima ritenga più opportuno.
24) “Obiettivo Vendita s.r.l.” dichiara sin d’ora di declinare ogni eventuale responsabilità, anche verso terzi, inerente il messaggio pubblicitario esposto su qualsivoglia mezzo, ove tale messaggio sia fornito dalla parte committente;
25) Di nessuna responsabilità “Obiettivo Vendita s.r.l.” intende farsi carico in riferimento ai buoni effetti sortiti dalla campagna pubblicitaria concordata a mezzo delpresente atto;
26) Le eventuali spese derivanti dal presente contratto (registrazione, ecc...) sono a carico del committente;
27) Si riconoscono valide unicamente le condizioni sopra previste, con esclusione di quanto non espressamente comprese nel presente atto e non confermate per iscritto;
28) Le parti riconoscono, per qualsiasi controversia derivante dal presente atto, l’esclusiva competenza del foro di Bergamo;
29) La parte committente dichiara di aver dato lettura al presente contratto ed averne ricevuto copia;
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, le parti dichiarano di aver letto, specificamente negoziato ed approvato ciascuna delle 29 clausole di cui è composto il presente contratto. A tal fine si approvano specificamente le clausole di seguito indicate: 15) contestazione; 16) inadempimento precontrattuale; 20) e 21) risoluzione; 22) clausola risolutiva espressa; 24) limitazione di responsabilità; 28) foro competente.